Art. 23.
(Omissioni di denunce e falsità).

      1. Chiunque omette di presentare la denuncia di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 euro a 500 euro per ogni ettaro o frazione di ettaro superiore a 10 are cui l'omessa denuncia si riferisce.
      2. Chiunque, essendo tenuto alle denunce di cui all'articolo 13, dichiara un

 

Pag. 39

quantitativo di uva o di vino maggiore di quello effettivamente prodotto è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 euro a 500 euro per ogni quintale denunciato in eccedenza.